CATECHISMO CHIESA CATTOLICA
1753 Un’intenzione buona (per esempio, aiutare il prossimo) non rende né buono né giusto un comportamento in se stesso scorretto (come la menzogna e la maldicenza). Il fine non giustifica i mezzi. Così, non si può giustificare la condanna di un innocente come un mezzo legittimo per salvare il popolo. Al contrario, la presenza di un’intenzione cattiva (quale la vanagloria) rende cattivo un atto che, in sé, può essere buono (quale l’elemosina).
(61) Cf . | CdA 835-836 CONFRONTAVAI CdA 892-896 CONFRONTAVAI Mt 6,2-4 |
CATECHISMO DEGLI ADULTI
835 - 836
L’intenzione fondamentale
[835]
La vita spirituale si sviluppa come un organismo unitario e complesso. Alla radice c’è la grazia santificante, alla quale si accompagnano, come dotazioni stabili, le virtù teologali. La decisione del cristiano di attuare la propria vita nella fede, speranza e carità, costituisce l’intenzione fondamentale, che dà la sua impronta e il suo orientamento ai vari atteggiamenti e alle singole azioni.
Un’intenzione fondamentale può essere positiva o negativa e si esprime in comportamenti corrispondenti: «Ogni albero buono produce frutti buoni e ogni albero cattivo produce frutti cattivi» (Mt 7,17). Dalla fede, speranza e carità deriva l’osservanza di tutti i comandamenti della legge di Dio; viceversa dal cuore malvagio, cioè dall’egoismo, escono tutti i comportamenti malvagi
L’intenzione fondamentale ci identifica come giusti o come peccatori. È l’orientamento profondo verso il fine ultimo, Dio o un idolo, intorno al quale si costruisce un progetto globale di vita. Non si tratta di una decisione accanto alle altre, ma di un atteggiamento personale implicito, che si attua e si manifesta mediante le decisioni particolari. Non è sperimentabile direttamente in se stessa; se ne può avere solo una conoscenza indiretta e indiziaria, attraverso i comportamenti concreti in ogni ambito dell’esperienza. Coincide praticamente con la vita di grazia o con la situazione di peccato mortale, di cui il soggetto può avere solo una certezza prudenziale
Cf. Concilio di Trento, Sess. VI, Decr. Sulla giustificazione, 9 - DS 1534. | CCC, 1752-1753 |