CATECHISMO CHIESA CATTOLICA
2434 Il giusto salario è il frutto legittimo del lavoro. Rifiutarlo o non darlo a tempo debito può rappresentare una grave ingiustizia.
(316) Cf . (317) Concilio Vaticano II, Cost. past. Gaudium et spes, 67: AAS 58 (1966) 1088-1089.
2435 Lo sciopero è moralmente legittimo quando appare come lo strumento inevitabile, o quanto meno necessario, in vista di un vantaggio proporzionato. Diventa moralmente inaccettabile allorché è accompagnato da violenze oppure gli si assegnano obiettivi non direttamente connessi con le condizioni di lavoro o in contrasto con il bene comune.
2436 È ingiusto non versare agli organismi di sicurezza sociale i contributi stabiliti dalle legittime autorità.
La disoccupazione, per carenza di lavoro, quasi sempre rappresenta, per chi ne è vittima, un’offesa alla sua dignità e una minaccia per l’equilibrio della vita. Oltre al danno che egli subisce personalmente, numerosi rischi ne derivano per la sua famiglia.
(318) Cf Giovanni Paolo II, Lett. enc. Laborem exercens, 18: AAS 73 (1981) 622-625. | CdA 880-891 CONFRONTAVAI CdA 1113-1119 CONFRONTAVAI CdA 1131-1139 CONFRONTAVAI Lv 19,13Dt 24,14-15Gc 5,4CdA 880-891 CONFRONTAVAI CdA 1113-1119 CONFRONTAVAI CdA 1131-1139 CONFRONTAVAI CdA 880-891 CONFRONTAVAI CdA 1113-1119 CONFRONTAVAI CdA 1131-1139 CONFRONTAVAI |
CATECHISMO DEGLI ADULTI
1131 - 1139
Retribuzione e condizioni di lavoro
[1135]
La retribuzione deve «garantire i mezzi sufficienti per permettere al singolo e alla sua famiglia una vita dignitosa su un piano materiale, sociale, culturale e spirituale, corrispondentemente al tipo di attività e grado di rendimento economico di ciascuno, nonché alle condizioni dell’impresa e al bene comune»
Concilio Vaticano II, Gaudium et spes, 67. I contributi e le prestazioni sociali, come assegni familiari, assistenza sanitaria, pensione di invalidità e vecchiaia, assicurazioni varie, sono vie facilmente praticabili per ridurre gli squilibri e ridistribuire il reddito.
Oltre il giusto trattamento economico, bisogna assicurare ai lavoratori una dignitosa qualità della vita: orari e ritmi di lavoro ragionevoli, garanzie per la salute e l’incolumità, riposo e ferie.
| CCC, 1867 |