CATECHISMO CHIESA CATTOLICA
2313 Si devono rispettare e trattare con umanità i non-combattenti, i soldati feriti e i prigionieri.
Le azioni manifestamente contrarie al diritto delle genti e ai suoi principi universali, non diversamente dalle disposizioni che le impongono, sono crimini. Non basta un’obbedienza cieca a scusare coloro che vi si sottomettono. Così lo sterminio di un popolo, di una nazione o di una minoranza etnica deve essere condannato come peccato mortale. Si è moralmente in obbligo di far resistenza agli ordini che comandano un « genocidio ».
2314 « Ogni atto di guerra che indiscriminatamente mira alla distruzione di intere città o di vaste regioni e dei loro abitanti, è delitto contro Dio e contro la stessa umanità e con fermezza e senza esitazione deve essere condannato ».
(212)Concilio Vaticano II, Cost. past. Gaudium et spes, 80: AAS 58 (1966) 1104.
2315 L’accumulo delle armi sembra a molti un modo paradossale di dissuadere dalla guerra eventuali avversari. Costoro vedono in esso il più efficace dei mezzi atti ad assicurare la pace tra le nazioni. Riguardo a tale mezzo di dissuasione vanno fatte severe riserve morali. La corsa agli armamenti non assicura la pace. Lungi dall’eliminare le cause di guerra, rischia di aggravarle. L’impiego di ricchezze enormi nella preparazione di armi sempre nuove impedisce di soccorrere le popolazioni indigenti;
(213) Cf Paolo VI, Lett. enc. Populorum progressio, 53: AAS 59 (1967) 283. | CdA 880-891 CONFRONTAVAI CdA 1038 CONFRONTAVAI CdA 880-891 CONFRONTAVAI CdA 1038 CONFRONTAVAI CdA 880-891 CONFRONTAVAI CdA 1038 CONFRONTAVAI |
CATECHISMO DEGLI ADULTI
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Difesa armata e suoi limiti
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Tuttavia, in caso di estrema necessità, qualora ogni altro mezzo si sia rivelato impraticabile, non si può negare ai popoli quel diritto alla legittima difesa che non si nega neppure ai singoli uomini
Cf. Concilio Vaticano II, Gaudium et spes, 79.
«La potenza bellica non rende legittimo ogni suo uso militare o politico»
Concilio Vaticano II, Gaudium et spes, 79. Concilio Vaticano II, Gaudium et spes, 80. | CCC, 2243CCC 2266 |