CATECHISMO CHIESA CATTOLICA
2266 Corrisponde ad un’esigenza di tutela del bene comune lo sforzo dello Stato inteso a contenere il diffondersi di comportamenti lesivi dei diritti dell’uomo e delle regole fondamentali della convivenza civile. La legittima autorità pubblica ha il diritto ed il dovere di infliggere pene proporzionate alla gravità del delitto. La pena ha innanzi tutto lo scopo di riparare il disordine introdotto dalla colpa. Quando è volontariamente accettata dal colpevole, essa assume valore di espiazione. La pena poi, oltre che a difendere l’ordine pubblico e a tutelare la sicurezza delle persone, mira ad uno scopo medicinale: nella misura del possibile, essa deve contribuire alla correzione del colpevole.
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CATECHISMO DEGLI ADULTI
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Difesa armata e suoi limiti
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Tuttavia, in caso di estrema necessità, qualora ogni altro mezzo si sia rivelato impraticabile, non si può negare ai popoli quel diritto alla legittima difesa che non si nega neppure ai singoli uomini
Cf. Concilio Vaticano II, Gaudium et spes, 79.
«La potenza bellica non rende legittimo ogni suo uso militare o politico»
Concilio Vaticano II, Gaudium et spes, 79. Concilio Vaticano II, Gaudium et spes, 80. | CCC, 2243CCC 2266 |