Catechismo Chiesa Cattolica
LEV Libreria Editrice Vaticana
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III. Le offese alla verità
| CdA 880-891 CONFRONTAVAI CdA 1145-1151 CONFRONTAVAI Ef 4,24Ef 4,251Pt 2,1 |
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Falsa testimonianza e spergiuro. Un’affermazione contraria alla verità, quando è fatta pubblicamente, riveste una gravità particolare. Fatta davanti ad un tribunale, diventa una falsa testimonianza.
(369) Cf . (370) Cf .
2477 Il rispetto della reputazione delle persone rende illecito ogni atteggiamento ed ogni parola che possano causare un ingiusto danno.
(371) Cf CIC canone 220. - di giudizio temerario colui che, anche solo tacitamente, ammette come vera, senza sufficiente fondamento, una colpa morale nel prossimo;
- di maldicenza colui che, senza un motivo oggettivamente valido, rivela i difetti e le mancanze altrui a persone che li ignorano;
(372) Cf . - di calunnia colui che, con affermazioni contrarie alla verità, nuoce alla reputazione degli altri e dà occasione a giudizi erronei sul loro conto.
2478 Per evitare il giudizio temerario, ciascuno cercherà di interpretare, per quanto è possibile, in un senso favorevole i pensieri, le parole e le azioni del suo prossimo:
« Ogni buon cristiano deve essere più disposto a salvare l’espressione oscura del prossimo che a condannarla; e se non la può salvare, cerchi di sapere quale significato egli le dà; e, se le desse un significato erroneo, lo corregga con amore; e, se non basta, cerchi tutti i mezzi adatti perché, dandole il significato giusto, si salvi dall’errore ».
(373)
Sant’Ignazio di Loyola,
Exercitia spiritualia
, 22: MHSI 100, 164.
| CdA 880-891 CONFRONTAVAI CdA 1145-1151 CONFRONTAVAI Pr 19,9Pr 18,5CdA 880-891 CONFRONTAVAI CdA 1145-1151 CONFRONTAVAI Sir 21,28CdA 880-891 CONFRONTAVAI CdA 1145-1151 CONFRONTAVAI |
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2479 Maldicenze e calunnie distruggono la reputazione e l’onore del prossimo. Ora, l’onore è la testimonianza sociale resa alla dignità umana, e ognuno gode di un diritto naturale all’onore del proprio nome, alla propria reputazione e al rispetto. Perciò la maldicenza e la calunnia offendono le virtù della giustizia e della carità.
2480 È da bandire qualsiasi parola o atteggiamento che, per lusinga, adulazione o compiacenza, incoraggi e confermi altri nella malizia dei loro atti e nella perversità della loro condotta. L’adulazione è una colpa grave se si fa complice di vizi o di peccati gravi. Il desiderio di rendersi utile o l’amicizia non giustificano una doppiezza del linguaggio. L’adulazione è un peccato veniale quando nasce soltanto dal desiderio di riuscire gradito, evitare un male, far fronte ad una necessità, conseguire vantaggi leciti.
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2482 « La menzogna consiste nel dire il falso con l’intenzione di ingannare ».
(374) Sant’Agostino, De mendacio, 4, 5: CSEL 41, 419 (PL 40, 491). | CdA 880-891 CONFRONTAVAI CdA 1145-1151 CONFRONTAVAI Gv 8,44CdA 880-891 CONFRONTAVAI CdA 1145-1151 CONFRONTAVAI |
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2484 La gravità della menzogna si commisura alla natura della verità che essa deforma, alle circostanze, alle intenzioni del mentitore, ai danni subiti da coloro che ne sono vittime. Se la menzogna, in sé, non costituisce che un peccato veniale, diventa mortale quando lede in modo grave le virtù della giustizia e della carità.
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2485 La menzogna è per sua natura condannabile. È una profanazione della parola, la cui funzione è di comunicare ad altri la verità conosciuta. Il proposito deliberato di indurre il prossimo in errore con affermazioni contrarie alla verità costituisce una mancanza in ordine alla giustizia e alla carità. La colpevolezza è maggiore quando l’intenzione di ingannare rischia di avere conseguenze funeste per coloro che sono sviati dal vero.
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2486 La menzogna (essendo una violazione della virtù della veracità) è un’autentica violenza fatta all’altro. Lo colpisce nella sua capacità di conoscere, che è la condizione di ogni giudizio e di ogni decisione. Contiene in germe la divisione degli spiriti e tutti i mali che questa genera. La menzogna è dannosa per ogni società; scalza la fiducia tra gli uomini e lacera il tessuto delle relazioni sociali.
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2487 Ogni colpa commessa contro la giustizia e la verità impone il dovere di riparazione, anche se il colpevole è stato perdonato. Quando è impossibile riparare un torto pubblicamente, bisogna farlo in privato; a colui che ha subito un danno, qualora non possa essere risarcito direttamente, va data soddisfazione moralmente, in nome della carità. Tale dovere di riparazione riguarda anche le colpe commesse contro la reputazione altrui. La riparazione, morale e talvolta materiale, deve essere commisurata al danno che è stato arrecato. Essa obbliga in coscienza.
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