Catechismo Chiesa Cattolica
LEV Libreria Editrice Vaticana
I. La destinazione universale e la proprietà privata dei beni
I. La destinazione universale e la proprietà privata dei beni
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2402 All’inizio, Dio ha affidato la terra e le sue risorse alla gestione comune dell’umanità, affinché se ne prendesse cura, la dominasse con il suo lavoro e ne godesse i frutti.
(282) Cf .
2403 Il diritto alla proprietà privata, acquisita o ricevuta in giusto modo, non elimina l’originaria donazione della terra all’insieme dell’umanità. La destinazione universale dei beni rimane primaria, anche se la promozione del bene comune esige il rispetto della proprietà privata, del diritto ad essa e del suo esercizio.
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2404 « L’uomo, usando dei beni creati, deve considerare le cose esteriori che legittimamente possiede, non solo come proprie, ma anche come comuni, nel senso che possano giovare non unicamente a lui, ma anche agli altri ».
(283) Concilio Vaticano II, Cost. past. Gaudium et spes, 69: AAS 58 (1966) 1090.
2405 I beni di produzione – materiali o immateriali –, come terreni o stabilimenti, competenze o arti, esigono le cure di chi li possiede, perché la loro fecondità vada a vantaggio del maggior numero di persone. Coloro che possiedono beni d’uso e di consumo devono usarne con moderazione, riservando la parte migliore all’ospite, al malato, al povero.
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2406 L’autorità politica ha il diritto e il dovere di regolare il legittimo esercizio del diritto di proprietà in funzione del bene comune.
(284) Cf Concilio Vaticano II, Cost. past. Gaudium et spes, 71: AAS 58 (1966) 1093; Giovanni Paolo II, Lett. enc. Sollicitudo rei socialis, 42: AAS 80 (1988) 572-574; Id., Lett. enc. Centesimus annus, 40: AAS 83 (1991) 843; Ibid., 48: AAS 83 (1991) 852-854. | CdA 880-891 CONFRONTAVAI CdA 1124-1127 CONFRONTAVAI |