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CATECHISMO CHIESA CATTOLICA
LEV Libreria Editrice Vaticana

Catechismo Chiesa Cattolica

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I. La destinazione universale e la proprietà privata dei beni


I. La destinazione universale e la proprietà privata dei beni
  2402 All’inizio, Dio ha affidato la terra e le sue risorse alla gestione comune dell’umanità, affinché se ne prendesse cura, la dominasse con il suo lavoro e ne godesse i frutti.
nota
(282) Cf .
I beni della creazione sono destinati a tutto il genere umano. Tuttavia la terra è suddivisa tra gli uomini, perché sia garantita la sicurezza della loro vita, esposta alla precarietà e minacciata dalla violenza. L’appropriazione dei beni è legittima al fine di garantire la libertà e la dignità delle persone, di aiutare ciascuno a soddisfare i propri bisogni fondamentali e i bisogni di coloro di cui ha la responsabilità. Tale appropriazione deve consentire che si manifesti una naturale solidarietà tra gli uomini.
  2403 Il diritto alla proprietà privata, acquisita o ricevuta in giusto modo, non elimina l’originaria donazione della terra all’insieme dell’umanità. La destinazione universale dei beni rimane primaria, anche se la promozione del bene comune esige il rispetto della proprietà privata, del diritto ad essa e del suo esercizio.
CdA 880-891
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Gen 1,26-29CdA 880-891
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  2404 « L’uomo, usando dei beni creati, deve considerare le cose esteriori che legittimamente possiede, non solo come proprie, ma anche come comuni, nel senso che possano giovare non unicamente a lui, ma anche agli altri ».
nota
(283) Concilio Vaticano II, Cost. past. Gaudium et spes, 69: AAS 58 (1966) 1090.
La proprietà di un bene fa di colui che lo possiede un amministratore della provvidenza; deve perciò farlo fruttificare e spartirne i frutti con gli altri, e, in primo luogo, con i propri congiunti.
  2405 I beni di produzione – materiali o immateriali –, come terreni o stabilimenti, competenze o arti, esigono le cure di chi li possiede, perché la loro fecondità vada a vantaggio del maggior numero di persone. Coloro che possiedono beni d’uso e di consumo devono usarne con moderazione, riservando la parte migliore all’ospite, al malato, al povero.
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  2406 L’autorità politica ha il diritto e il dovere di regolare il legittimo esercizio del diritto di proprietà in funzione del bene comune.
nota
(284) Cf Concilio Vaticano II, Cost. past. Gaudium et spes, 71: AAS 58 (1966) 1093; Giovanni Paolo II, Lett. enc. Sollicitudo rei socialis, 42: AAS 80 (1988) 572-574; Id., Lett. enc. Centesimus annus, 40: AAS 83 (1991) 843; Ibid., 48: AAS 83 (1991) 852-854.
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