Educat
CATECHISMO CHIESA CATTOLICA
LEV Libreria Editrice Vaticana

Catechismo Chiesa Cattolica

LEV Libreria Editrice Vaticana
IV. Le offese alla dignità del matrimonio


IV. Le offese alla dignità del matrimonio
  2380 L’adulterio. Questa parola designa l’infedeltà coniugale. Quando due persone, di cui almeno una è sposata, intrecciano tra loro una relazione sessuale, anche episodica, commettono un adulterio. Cristo condanna l’adulterio anche se consumato con il semplice desiderio.
nota
(266) Cf .
Il sesto comandamento e il Nuovo Testamento proibiscono l’adulterio in modo assoluto.
nota
(267) Cf .
I profeti ne denunciano la gravità. Nell’adulterio essi vedono simboleggiato il peccato di idolatria.
nota
(268) Cf .
CdA 880-891
CONFRONTAVAI
Mt 5,27-28Mt 5,3219,6Mc 10,11-121Cor 6,9-10Os 2,7Ger 5,713,27
  2381 L’adulterio è un’ingiustizia. Chi lo commette viene meno agli impegni assunti. Ferisce quel segno dell’Alleanza che è il vincolo matrimoniale, lede il diritto dell’altro coniuge e attenta all’istituto del matrimonio, violando il contratto che lo fonda. Compromette il bene della generazione umana e dei figli, i quali hanno bisogno dell’unione stabile dei genitori.
Il divorzio
CdA 880-891
CONFRONTAVAI
  2382 Il Signore Gesù ha insistito sull’intenzione originaria del Creatore, che voleva un matrimonio indissolubile.
nota
(269) Cf .
Ha abolito le tolleranze che erano state a poco a poco introdotte nella Legge antica.
nota
(270) Cf .
Tra i battezzati « il Matrimonio rato e consumato non può essere sciolto da nessuna potestà umana e per nessuna causa, eccetto la morte ».
nota
(271) CIC canone 1141.
CdA 880-891
CONFRONTAVAI
CdA 1057
CONFRONTAVAI
Mt 5,31-3219,3-9Mc 10,9Lc 16,181Cor 7,10-11Mt 19,7-9
  2383 La separazione degli sposi, con la permanenza del vincolo matrimoniale, può essere legittima in certi casi contemplati dal diritto canonico.
nota
(272) Cf CIC canoni 1151-1155.
Se il divorzio civile rimane l’unico modo possibile di assicurare certi diritti legittimi, quali la cura dei figli o la tutela del patrimonio, può essere tollerato, senza che costituisca una colpa morale.
CdA 880-891
CONFRONTAVAI
CdA 1057
CONFRONTAVAI
  2384 Il divorzio è una grave offesa alla legge naturale. Esso pretende di sciogliere il patto, liberamente stipulato dagli sposi, di vivere l’uno con l’altro fino alla morte. Il divorzio offende l’Alleanza della salvezza, di cui il Matrimonio sacramentale è segno. Il fatto di contrarre un nuovo vincolo nuziale, anche se riconosciuto dalla legge civile, accresce la gravità della rottura: il coniuge risposato si trova in tal caso in una condizione di adulterio pubblico e permanente:
« Se il marito, dopo essersi separato dalla propria moglie, si unisce ad un’altra donna, è lui stesso adultero, perché fa commettere un adulterio a tale donna; e la donna che abita con lui è adultera, perché ha attirato a sé il marito di un’altra ».
nota
(273) San Basilio Magno, Moralia , regula 73: PG 31, 852.
  2385 Il carattere immorale del divorzio deriva anche dal disordine che esso introduce nella cellula familiare e nella società. Tale disordine genera gravi danni: per il coniuge, che si trova abbandonato; per i figli, traumatizzati dalla separazione dei genitori, e sovente contesi tra questi; per il suo effetto contagioso, che lo rende una vera piaga sociale.
CdA 880-891
CONFRONTAVAI
CdA 1057
CONFRONTAVAI
CdA 880-891
CONFRONTAVAI
CdA 1057
CONFRONTAVAI
  2386 Può avvenire che uno dei coniugi sia vittima innocente del divorzio pronunciato dalla legge civile; questi allora non contravviene alla norma morale. C’è infatti una differenza notevole tra il coniuge che si è sinceramente sforzato di rimanere fedele al sacramento del Matrimonio e si vede ingiustamente abbandonato, e colui che, per sua grave colpa, distrugge un Matrimonio canonicamente valido.
nota
(274) Cf Giovanni Paolo II, Esort. ap. Familiaris consortio, 84: AAS 74 (1982) 185.
Altre offese alla dignità del matrimonio
CdA 880-891
CONFRONTAVAI
CdA 1057
CONFRONTAVAI
  2387 Si comprende il dramma di chi, desideroso di convertirsi al Vangelo, si vede obbligato a ripudiare una o più donne con cui ha condiviso anni di vita coniugale. Tuttavia la poligamia è in contrasto con la legge morale. Contraddice radicalmente la comunione coniugale; essa, « infatti, nega in modo diretto il disegno di Dio quale ci viene rivelato alle origini, perché è contraria alla pari dignità personale dell’uomo e della donna, che nel matrimonio si donano con un amore totale e perciò stesso unico ed esclusivo ».
nota
(275) Giovanni Paolo II, Esort. ap. Familiaris consortio, 19: AAS 74 (1982) 102; cf Concilio Vaticano II, Cost. past. Gaudium et spes, 47: AAS 58 (1966) 1067.
Il cristiano che prima era poligamo, per giustizia, ha il grave dovere di rispettare gli obblighi contratti nei confronti delle donne che erano sue mogli e dei suoi figli.
CdA 880-891
CONFRONTAVAI
  2388 L’incesto consiste in relazioni intime tra parenti o affini, in un grado che impedisce tra loro il matrimonio.
nota
(276) Cf .
San Paolo stigmatizza questa colpa particolarmente grave: « Si sente da per tutto parlare d’immoralità tra voi [...] al punto che uno convive con la moglie di suo padre! [...] Nel nome del Signore nostro Gesù, [...] questo individuo sia dato in balia di Satana per la rovina della sua carne... » (.). L’incesto corrompe le relazioni familiari e segna un regresso verso l’animalità.
CdA 880-891
CONFRONTAVAI
Lv 18,7-201Cor 5,13-5
  2389 Si possono collegare all’incesto gli abusi sessuali commessi da adulti su fanciulli o adolescenti affidati alla loro custodia. In tal caso la colpa è, al tempo stesso, uno scandaloso attentato all’integrità fisica e morale dei ragazzi, i quali ne resteranno segnati per tutta la loro vita, ed è altresì una violazione della responsabilità educativa.
CdA 880-891
CONFRONTAVAI
  2390 Si ha una libera unione quando l’uomo e la donna rifiutano di dare una forma giuridica e pubblica a un legame che implica l’intimità sessuale.
L’espressione è fallace: che senso può avere una unione in cui le persone non si impegnano l’una nei confronti dell’altra, e manifestano in tal modo una mancanza di fiducia nell’altro, in se stessi o nell’avvenire?
CdA 880-891
CONFRONTAVAI
L’espressione abbraccia situazioni diverse: concubinato, rifiuto del matrimonio come tale, incapacità di legarsi con impegni a lungo termine.
nota
(277) Cf Giovanni Paolo II, Esort. ap. Familiaris consortio, 81: AAS 74 (1982) 181-182.
Tutte queste situazioni costituiscono un’offesa alla dignità del matrimonio; distruggono l’idea stessa della famiglia; indeboliscono il senso della fedeltà. Sono contrarie alla legge morale: l’atto sessuale deve avere posto esclusivamente nel matrimonio; al di fuori di esso costituisce sempre un peccato grave ed esclude dalla comunione sacramentale.
  2391 Molti attualmente reclamano una specie di « diritto alla prova » quando c’è intenzione di sposarsi. Qualunque sia la fermezza del proposito di coloro che si impegnano in rapporti sessuali prematuri, tali rapporti « non consentono di assicurare, nella sua sincerità e fedeltà, la relazione interpersonale di un uomo e di una donna, e specialmente di proteggerla dalle fantasie e dai capricci ».
nota
(278) Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede, Dich. Persona humana, 7: AAS 68 (1976) 82.
L’unione carnale è moralmente legittima solo quando tra l’uomo e la donna si sia instaurata una comunità di vita definitiva. L’amore umano non ammette la « prova ». Esige un dono totale e definitivo delle persone tra loro.
nota
(279) Cf Giovanni Paolo II, Esort. ap. Familiaris consortio, 80: AAS 74 (1982) 180-181.
CdA 880-891
CONFRONTAVAI

Catechismo Chiesa Cattolica
indice dei contenuti