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CATECHISMO CHIESA CATTOLICA
LEV Libreria Editrice Vaticana

Catechismo Chiesa Cattolica

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I. Il rispetto della vita umana


I. Il rispetto della vita umana
La testimonianza della storia sacra
  2259 La Scrittura, nel racconto dell’uccisione di Abele da parte del fratello Caino,
nota
(169) Cf .
rivela, fin dagli inizi della storia umana, la presenza nell’uomo della collera e della cupidigia, conseguenze del peccato originale. L’uomo è diventato il nemico del suo simile. Dio dichiara la scelleratezza di questo fratricidio: « Che hai fatto? La voce del sangue di tuo fratello grida a me dal suolo! Ora sii maledetto lungi da quel suolo che per opera della tua mano ha bevuto il sangue di tuo fratello » ().
  2260 L’Alleanza tra Dio e l’umanità è intessuta di richiami al dono divino della vita umana e alla violenza omicida dell’uomo:
« Del sangue vostro anzi, ossia della vostra vita, io domanderò conto [...]. Chi sparge il sangue dell’uomo, dall’uomo il suo sangue sarà sparso, perché ad immagine di Dio egli ha fatto l’uomo » ( ).
L’Antico Testamento ha sempre ritenuto il sangue come un segno sacro della vita.
nota
(170) Cf .
Questo insegnamento è necessario in ogni tempo.
CdA 880-891
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CdA 1015-1019
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CdA 1025-1036
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Gen 4,8-12Gen 4,10-11CdA 880-891
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CdA 1015-1019
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CdA 1025-1036
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Gen 9,5-6Lv 17,14
  2261 La Scrittura precisa la proibizione del quinto comandamento: « Non far morire l’innocente e il giusto » (). L’uccisione volontaria di un innocente è gravemente contraria alla dignità dell’essere umano, alla « regola d’oro » e alla santità del Creatore. La legge che vieta questo omicidio ha una validità universale: obbliga tutti e ciascuno, sempre e dappertutto.
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Es 23,7
  2262 Nel discorso della montagna il Signore richiama il precetto: « Non uccidere » (); vi aggiunge la proibizione dell’ira, dell’odio, della vendetta. Ancora di più: Cristo chiede al suo discepolo di porgere l’altra guancia,
nota
(171) Cf .
di amare i propri nemici.
nota
(172) Cf .
Egli stesso non si è difeso e ha ingiunto a Pietro di rimettere la spada nel fodero.
nota
(173) Cf .
La legittima difesa
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Mt 5,21Mt 5,22-2638-39Mt 5,44Mt 26,52
  2263 La legittima difesa delle persone e delle società non costituisce un’eccezione alla proibizione di uccidere l’innocente, uccisione in cui consiste l’omicidio volontario. « Dalla difesa personale possono seguire due effetti, il primo dei quali è la conservazione della propria vita; mentre l’altro è l’uccisione dell’attentatore ».
nota
(174)San Tommaso d’Aquino, Summa theologiae, II-II, q. 64, a. 7, c: Ed. Leon. 9, 74.
« Nulla impedisce che vi siano due effetti di uno stesso atto, dei quali uno sia intenzionale e l’altro preterintenzionale ».
nota
(175)San Tommaso d’Aquino, Summa theologiae, II-II, q. 64, a. 7, c: Ed. Leon. 9, 74.
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  2264 L’amore verso se stessi resta un principio fondamentale della moralità. È quindi legittimo far rispettare il proprio diritto alla vita. Chi difende la propria vita non si rende colpevole di omicidio anche se è costretto a infliggere al suo aggressore un colpo mortale:
« Se uno nel difendere la propria vita usa maggior violenza del necessario, il suo atto è illecito. Se invece reagisce con moderazione, allora la difesa è lecita [...]. E non è necessario per la salvezza dell’anima che uno rinunzi alla legittima difesa per evitare l’uccisione di altri: poiché un uomo è tenuto di più a provvedere alla propria vita che alla vita altrui ».
nota
(176) San Tommaso d’Aquino, Summa theologiae, II-II, q. 64, a. 7, c: Ed. Leon. 9, 74.
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  2265 La legittima difesa, oltre che un diritto, può essere anche un grave dovere, per chi è responsabile della vita di altri. La difesa del bene comune esige che si ponga l’ingiusto aggressore in stato di non nuocere. A questo titolo, i legittimi detentori dell’autorità hanno il diritto di usare anche le armi per respingere gli aggressori della comunità civile affidata alla loro responsabilità.
CdA 880-891
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  2266 Corrisponde ad un’esigenza di tutela del bene comune lo sforzo dello Stato inteso a contenere il diffondersi di comportamenti lesivi dei diritti dell’uomo e delle regole fondamentali della convivenza civile. La legittima autorità pubblica ha il diritto ed il dovere di infliggere pene proporzionate alla gravità del delitto. La pena ha innanzi tutto lo scopo di riparare il disordine introdotto dalla colpa. Quando è volontariamente accettata dal colpevole, essa assume valore di espiazione. La pena poi, oltre che a difendere l’ordine pubblico e a tutelare la sicurezza delle persone, mira ad uno scopo medicinale: nella misura del possibile, essa deve contribuire alla correzione del colpevole.
  2267 Per molto tempo il ricorso alla pena di morte da parte della legittima autorità, dopo un processo regolare, fu ritenuta una risposta adeguata alla gravità di alcuni delitti e un mezzo accettabile, anche se estremo, per la tutela del bene comune.
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CdA 1038
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CdA 880-891
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CdA 1025-1036
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Oggi è sempre più viva la consapevolezza che la dignità della persona non viene perduta neanche dopo aver commesso crimini gravissimi. Inoltre, si è diffusa una nuova comprensione del senso delle sanzioni penali da parte dello Stato. Infine, sono stati messi a punto sistemi di detenzione più efficaci, che garantiscono la doverosa difesa dei cittadini, ma, allo stesso tempo, non tolgono al reo in modo definitivo la possibilità di redimersi.
Pertanto la Chiesa insegna, alla luce del Vangelo, che «la pena di morte è inammissibile perché attenta all’inviolabilità e dignità della persona»,[1] e si impegna con determinazione per la sua abolizione in tutto il mondo.
nota
(177)Francesco, Discorso ai partecipanti all’incontro promosso dal Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione(11 ottobre 2017): L’Osservatore Romano (13 ottobre 2017), 5
  2268 Il quinto comandamento proibisce come gravemente peccaminoso l’omicidio diretto e volontario. L’omicida e coloro che volontariamente cooperano all’uccisione commettono un peccato che grida vendetta al cielo.
nota
(178) Cf .
L’infanticidio,
nota
(179) Cf Concilio Vaticano II, Cost. past. Gaudium et spes , 51: AAS 58 (1966) 1072.
il fratricidio, il parricidio e l’uccisione del coniuge sono crimini particolarmente gravi a motivo dei vincoli naturali che infrangono. Preoccupazioni eugenetiche o di igiene pubblica non possono giustificare nessuna uccisione, fosse anche comandata dai pubblici poteri.
  2269 Il quinto comandamento proibisce qualsiasi azione fatta con l’intenzione di provocare indirettamente la morte di una persona. La legge morale vieta tanto di esporre qualcuno ad un rischio mortale senza grave motivo, quanto di rifiutare l’assistenza ad una persona in pericolo.
Tollerare, da parte della società umana, condizioni di miseria che portano alla morte senza che ci si sforzi di porvi rimedio, è una scandalosa ingiustizia e una colpa grave. Quanti nei commerci usano pratiche usuraie e mercantili che provocano la fame e la morte dei loro fratelli in umanità, commettono indirettamente un omicidio, che è loro imputabile.
nota
(180) Cf .
CdA 880-891
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Gen 4,10CdA 880-891
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Am 8,4-10
L’omicidio involontario non è moralmente imputabile. Ma non si è scagionati da una colpa grave qualora, senza motivi proporzionati, si è agito in modo tale da causare la morte, anche senza l’intenzione di provocarla.
L’aborto
  2270 La vita umana deve essere rispettata e protetta in modo assoluto fin dal momento del concepimento. Dal primo istante della sua esistenza, l’essere umano deve vedersi riconosciuti i diritti della persona, tra i quali il diritto inviolabile di ogni essere innocente alla vita.
nota
(181) Cf Congregazione per la Dottrina della Fede, Istr. Donum vitae, 1, 1: AAS 80 (1988) 79.
« Prima di formarti nel grembo materno, ti conoscevo, prima che tu uscissi alla luce, ti avevo consacrato » ( ).
« Non ti erano nascoste le mie ossa quando venivo formato nel segreto, intessuto nelle profondità della terra » ( ).
  2271 Fin dal primo secolo la Chiesa ha dichiarato la malizia morale di ogni aborto provocato. Questo insegnamento non è mutato. Rimane invariabile. L’aborto diretto, cioè voluto come un fine o come un mezzo, è gravemente contrario alla legge morale:
« Non uccidere il bimbo con l’aborto, e non sopprimerlo dopo la nascita ».
nota
(182) Didaché 2, 2: SC 248, 148 (Funk 1, 8); cf Lettera dello Pseudo Barnaba 19, 5: SC 172, 202 (Funk 1, 90); Lettera a Diogneto 5, 6: SC 33, 62 (Funk 1, 398); Tertulliano, Apologeticum, 9, 8: CCL 1, 103 (PL 1, 371-372).
« Dio, padrone della vita, ha affidato agli uomini l’altissima missione di proteggere la vita, missione che deve essere adempiuta in modo degno dell’uomo. Perciò la vita, una volta concepita, deve essere protetta con la massima cura; e l’aborto come pure l’infanticidio sono abominevoli delitti ».
nota
(183) Concilio Vaticano II, Cost. past. Gaudium et spes , 51: AAS 58 (1966) 1072.
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Ger 1,5Sal 139,15CdA 880-891
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  2272 La cooperazione formale a un aborto costituisce una colpa grave. La Chiesa sanziona con una pena canonica di scomunica questo delitto contro la vita umana. « Chi procura l’aborto, se ne consegue l’effetto, incorre nella scomunica latae sententiae »,
nota
(184)CIC canone 1398.
« per il fatto stesso d’aver commesso il delitto »
nota
(185) CIC canone 1314.
e alle condizioni previste dal diritto.
nota
(186) Cf CIC canoni 1323-1324.
La Chiesa non intende in tal modo restringere il campo della misericordia. Essa mette in evidenza la gravità del crimine commesso, il danno irreparabile causato all’innocente ucciso, ai suoi genitori e a tutta la società.
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  2273 Il diritto inalienabile alla vita di ogni individuo umano innocente rappresenta un elemento costitutivo della società civile e della sua legislazione:
« I diritti inalienabili della persona dovranno essere riconosciuti e rispettati da parte della società civile e dell’autorità politica; tali diritti dell’uomo non dipendono né dai singoli individui, né dai genitori e neppure rappresentano una concessione della società e dello Stato: appartengono alla natura umana e sono inerenti alla persona in forza dell’atto creativo da cui ha preso origine. Tra questi diritti fondamentali bisogna, a questo proposito, ricordare: il diritto alla vita e all’integrità fisica di ogni essere umano dal concepimento alla morte ».
nota
(187) Congregazione per la Dottrina della Fede, Istr. Donum vitae , 3: AAS 80 (1988) 98-99.
« Nel momento in cui una legge positiva priva una categoria di esseri umani della protezione che la legislazione civile deve loro accordare, lo Stato viene a negare l’uguaglianza di tutti davanti alla legge. Quando lo Stato non pone la sua forza al servizio dei diritti di ciascun cittadino, e in particolare di chi è più debole, vengono minati i fondamenti stessi di uno Stato di diritto. [...] Come conseguenza del rispetto e della protezione che vanno accordati al nascituro, a partire dal momento del suo concepimento, la legge dovrà prevedere appropriate sanzioni penali per ogni deliberata violazione dei suoi diritti ».
nota
(188) Congregazione per la Dottrina della Fede, Istr. Donum vitae , 3: AAS 80 (1988) 99.
  2274 L’embrione, poiché fin dal concepimento deve essere trattato come una persona, dovrà essere difeso nella sua integrità, curato e guarito, per quanto è possibile, come ogni altro essere umano.
La diagnosi prenatale è moralmente lecita, se « rispetta la vita e l’integrità dell’embrione e del feto umano ed è orientata alla sua salvaguardia o alla sua guarigione individuale [...]. Ma essa è gravemente in contrasto con la legge morale quando contempla l’eventualità, in dipendenza dai risultati, di provocare un aborto: una diagnosi [...] non deve equivalere a una sentenza di morte ».
nota
(189) Congregazione per la Dottrina della Fede, Istr. Donum vitae , 1, 2: AAS 80 (1988) 79-80.
  2275 « Si devono ritenere leciti gli interventi sull’embrione umano a patto che rispettino la vita e l’integrità dell’embrione, non comportino per lui rischi sproporzionati, ma siano finalizzati alla sua guarigione, al miglioramento delle sue condizioni di salute o alla sua sopravvivenza individuale ».
nota
(190) Congregazione per la Dottrina della Fede, Istr. Donum vitae , 1, 3: AAS 80 (1988) 80-81.
« È immorale produrre embrioni umani destinati a essere sfruttati come "materiale biologico" disponibile ».
nota
(191) Congregazione per la Dottrina della Fede, Istr. Donum vitae , 1, 5: AAS 80 (1988) 83.
« Alcuni tentativi d’intervento sul patrimonio cromosomico o genetico non sono terapeutici, ma mirano alla produzione di esseri umani selezionati secondo il sesso o altre qualità prestabilite. Queste manipolazioni sono contrarie alla dignità personale dell’essere umano, alla sua integrità e alla sua identità »
nota
(192) Congregazione per la Dottrina della Fede, Istr. Donum vitae , 1, 6: AAS 80 (1988) 85.
unica, irrepetibile.
L’eutanasia
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CdA 1025-1036
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  2276 Coloro la cui vita è minorata o indebolita richiedono un rispetto particolare. Le persone ammalate o handicappate devono essere sostenute perché possano condurre un’esistenza per quanto possibile normale.
  2277 Qualunque ne siano i motivi e i mezzi, l’eutanasia diretta consiste nel mettere fine alla vita di persone handicappate, ammalate o prossime alla morte. Essa è moralmente inaccettabile.
Così un’azione oppure un’omissione che, da sé o intenzionalmente, provoca la morte allo scopo di porre fine al dolore, costituisce un’uccisione gravemente contraria alla dignità della persona umana e al rispetto del Dio vivente, suo Creatore. L’errore di giudizio, nel quale si può essere incorsi in buona fede, non muta la natura di quest’atto omicida, sempre da condannare e da escludere.
nota
(193) Cf Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede, Dich. Iura et bona : AAS 72 (1980) 542-552.
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CdA 1025-1036
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  2278 L’interruzione di procedure mediche onerose, pericolose, straordinarie o sproporzionate rispetto ai risultati attesi può essere legittima. In tal caso si ha la rinuncia all’« accanimento terapeutico ». Non si vuole così procurare la morte: si accetta di non poterla impedire. Le decisioni devono essere prese dal paziente, se ne ha la competenza e la capacità, o, altrimenti, da coloro che ne hanno legalmente il diritto, rispettando sempre la ragionevole volontà e gli interessi legittimi del paziente.
  2279 Anche se la morte è considerata imminente, le cure che d’ordinario sono dovute ad una persona ammalata non possono essere legittimamente interrotte. L’uso di analgesici per alleviare le sofferenze del moribondo, anche con il rischio di abbreviare i suoi giorni, può essere moralmente conforme alla dignità umana, se la morte non è voluta né come fine né come mezzo, ma è soltanto prevista e tollerata come inevitabile. Le cure palliative costituiscono una forma privilegiata della carità disinteressata. A questo titolo devono essere incoraggiate.
Il suicidio
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  2280 Ciascuno è responsabile della propria vita davanti a Dio che gliel’ha donata. Egli ne rimane il sovrano Padrone. Noi siamo tenuti a riceverla con riconoscenza e a preservarla per il suo onore e per la salvezza delle nostre anime. Siamo amministratori, non proprietari della vita che Dio ci ha affidato. Non ne disponiamo.
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  2281 Il suicidio contraddice la naturale inclinazione dell’essere umano a conservare e a perpetuare la propria vita. Esso è gravemente contrario al giusto amore di sé. Al tempo stesso è un’offesa all’amore del prossimo, perché spezza ingiustamente i legami di solidarietà con la società familiare, nazionale e umana, nei confronti delle quali abbiamo degli obblighi. Il suicidio è contrario all’amore del Dio vivente.
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  2282 Se è commesso con l’intenzione che serva da esempio, soprattutto per i giovani, il suicidio si carica anche della gravità dello scandalo. La cooperazione volontaria al suicidio è contraria alla legge morale.
Gravi disturbi psichici, l’angoscia o il timore grave della prova, della sofferenza o della tortura possono attenuare la responsabilità del suicida.
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  2283 Non si deve disperare della salvezza eterna delle persone che si sono date la morte. Dio, attraverso le vie che egli solo conosce, può loro preparare l’occasione di un salutare pentimento. La Chiesa prega per le persone che hanno attentato alla loro vita.
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