Catechismo Chiesa Cattolica
LEV Libreria Editrice Vaticana
II. Il nome di Dio pronunciato invano
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II. Il nome di Dio pronunciato invano
2150 Il secondo comandamento proibisce il falso giuramento. Fare promessa solenne o giurare è prendere Dio come testimone di ciò che si afferma. È invocare la veracità divina a garanzia della propria veracità. Il giuramento impegna il nome del Signore. « Temerai il Signore Dio tuo, lo servirai e giurerai per il suo nome » ().
| CdA 880-891 CONFRONTAVAI Dt 6,13 |
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2151 Astenersi dal falso giuramento è un dovere verso Dio. Come Creatore e Signore, Dio è la norma di ogni verità. La parola umana è in accordo con Dio oppure in opposizione a lui che è la stessa verità. Quando il giuramento è veridico e legittimo, mette in luce il rapporto della parola umana con la verità di Dio. Il giuramento falso chiama Dio ad essere testimone di una menzogna.
| CdA 880-891 CONFRONTAVAI |
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2152 È spergiuro colui che, sotto giuramento, fa una promessa con l’intenzione di non mantenerla, o che, dopo aver promesso sotto giuramento, non vi si attiene. Lo spergiuro costituisce una grave mancanza di rispetto verso il Signore di ogni parola. Impegnarsi con giuramento a compiere un’opera cattiva è contrario alla santità del nome divino.
| CdA 880-891 CONFRONTAVAI |
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2153 Gesù ha esposto il secondo comandamento nel discorso della montagna: « Avete inteso che fu detto agli antichi: "Non spergiurare, ma adempi con il Signore i tuoi giuramenti!". Ma io vi dico: non giurate affatto [...]. Sia invece il vostro parlare sì, sì; no, no; il di più viene dal maligno » (.).
(97) Cf .
2154 Seguendo san Paolo,
(98) Cf . (99)CIC canone 1199, § 1. | CdA 880-891 CONFRONTAVAI Mt 5,33-3437Gc 5,12CdA 880-891 CONFRONTAVAI 2Cor 1,23Gal 1,20 |
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2155 La santità del nome divino esige che non si faccia ricorso ad esso per cose futili e che non si presti giuramento in quelle circostanze in cui esso potrebbe essere interpretato come un’approvazione del potere da cui ingiustamente venisse richiesto. Quando il giuramento è esigito da autorità civili illegittime, può essere rifiutato. Deve esserlo allorché è richiesto per fini contrari alla dignità delle persone o alla comunione ecclesiale.
| CdA 880-891 CONFRONTAVAI |


