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CATECHISMO CHIESA CATTOLICA
LEV Libreria Editrice Vaticana

Catechismo Chiesa Cattolica

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I. L'autorità


Articolo 2
LA PARTECIPAZIONE ALLA VITA SOCIALE
I. L’autorità
  1897 « La convivenza fra gli esseri umani non può essere ordinata e feconda se in essa non è presente un’autorità legittima che assicuri l’ordine e contribuisca all’attuazione del bene comune in grado sufficiente ».
nota
(146) Giovanni XXIII, Lett. enc. Pacem in terris, 46: AAS 55 (1963) 269.
Si chiama « autorità » il titolo in forza del quale persone o istituzioni promulgano leggi e danno ordini a degli uomini e si aspettano obbedienza da parte loro.
  1898 Ogni comunità umana ha bisogno di un’autorità che la regga.
nota
(147) Cf Leone XIII, Lett. enc. Diuturnum illud: Leonis XIII Acta 2, 271; Id., Lett. enc. Immortale Dei: Leonis XIII Acta 5, 120.
Tale autorità trova il proprio fondamento nella natura umana. È necessaria all’unità della comunità civica. Suo compito è quello di assicurare, per quanto possibile, il bene comune della società.
CdA 1102-1108
CONFRONTAVAI
CdA 1102-1108
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  1899 L’autorità, esigita dall’ordine morale, viene da Dio: « Ciascuno sia sottomesso alle autorità costituite; poiché non c’è autorità se non da Dio e quelle che esistono sono stabilite da Dio. Quindi chi si oppone all’autorità, si oppone all’ordine stabilito da Dio. E quelli che si oppongono si attireranno addosso la condanna » ().
nota
(148) Cf .
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Rm 13,1-21Pt 2,13-17
  1900 Il dovere di obbedienza impone a tutti di tributare all’autorità gli onori che ad essa sono dovuti e di circondare di rispetto e, secondo il loro merito, di gratitudine e benevolenza le persone che ne esercitano l’ufficio.
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Alla penna del Papa san Clemente di Roma è dovuta la più antica preghiera della Chiesa per l’autorità politica:
nota
(149) Cf già .
« O Signore, dona loro salute, pace, concordia, costanza, affinché possano esercitare, senza ostacolo, il potere sovrano che loro hai conferito. Sei tu, o Signore, re celeste dei secoli, che doni ai figli degli uomini la gloria, l’onore, il potere sulla terra. Perciò dirigi tu, o Signore, le loro decisioni a fare ciò che è bello e che ti è gradito; e così possano esercitare il potere, che tu hai loro conferito, con religiosità, con pace, con clemenza, e siano degni della tua misericordia ».
nota
(150) San Clemente Romano, Epistula ad Corinthios, 61, 1-2: SC 167, 198-200 (Funk 1, 178-180).
1Tm 2,1-2
  1901 Se l’autorità rimanda ad un ordine prestabilito da Dio, « la determinazione dei regimi politici e la designazione dei governanti sono lasciate alla libera decisione dei cittadini ».
nota
(151) Concilio Vaticano II, Cost. past. Gaudium et spes, 74: AAS 58 (1966) 1096.
La diversità dei regimi politici è moralmente ammissibile, purché essi concorrano al bene legittimo delle comunità che li adottano. I regimi la cui natura è contraria alla legge naturale, all’ordine pubblico e ai fondamentali diritti delle persone, non possono realizzare il bene comune delle nazioni alle quali essi si sono imposti.
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  1902 L’autorità non trae da se stessa la propria legittimità morale. Non deve comportarsi dispoticamente, ma operare per il bene comune come « forza morale che si appoggia sulla libertà e sulla coscienza del dovere e del compito assunto »:
nota
(152) Concilio Vaticano II, Cost. past. Gaudium et spes, 74: AAS 58 (1966) 1096.
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« La legislazione umana non riveste il carattere di legge se non nella misura in cui si conforma alla retta ragione; da ciò è evidente che essa trae la sua forza dalla Legge eterna. Nella misura in cui si allontana dalla ragione, la si deve dichiarare ingiusta, perché non realizza il concetto di legge: è piuttosto una forma di violenza ».
nota
(153) San Tommaso d’Aquino, Summa theologiae, I-II, q. 93, a. 3, ad 2: Ed. Leon. 7, 164.
  1903 L’autorità è esercitata legittimamente soltanto se ricerca il bene comune del gruppo considerato e se, per conseguirlo, usa mezzi moralmente leciti. Se accade che i governanti emanino leggi ingiuste o prendano misure contrarie all’ordine morale, tali disposizioni non sono obbliganti per le coscienze. « In tal caso, anzi, chiaramente l’autorità cessa di essere tale e degenera in sopruso ».
nota
(154) Giovanni XXIII, Lett. enc. Pacem in terris, 51: AAS 55 (1963) 271.
  1904 « È preferibile che ogni potere sia bilanciato da altri poteri e da altre sfere di competenza, che lo mantengano nel giusto limite. È, questo, il principio dello "Stato di diritto", nel quale è sovrana la legge, e non la volontà arbitraria degli uomini ».
nota
(155) Giovanni Paolo II, Lett. enc. Centesimus annus, 44: AAS 83 (1991) 848.
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