INDICE
Catechismo Chiesa Cattolica
LEV Libreria Editrice Vaticana
V. I beni e le esigenze dell’amore coniugale
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1643 « L’amore coniugale comporta una totalità in cui entrano tutte le componenti della persona – richiamo del corpo e dell’istinto, forza del sentimento e dell’affettività, aspirazione dello spirito e della volontà –; esso mira a una unità profondamente personale, quella che, al di là dell’unione in una sola carne, conduce a non fare che un cuore solo e un’anima sola; esso esige l’indissolubilità e la fedeltà della donazione reciproca definitiva e si apre sulla fecondità. In una parola, si tratta di caratteristiche normali di ogni amore coniugale, ma con un significato nuovo che non solo le purifica e le consolida, ma anche le eleva al punto di farne l’espressione di valori propriamente cristiani ».
![]() (303) Giovanni Paolo II, Esort. ap. Familiaris consortio, 13: AAS 74 (1982) 96.
L’unità e l’indissolubilità del Matrimonio
1644 L’amore degli sposi esige, per sua stessa natura, l’unità e l’indissolubilità della loro comunità di persone che abbraccia tutta la loro vita: « Così che non sono più due, ma una carne sola » ().
![]() (304) Cf . ![]() (305) Giovanni Paolo II, Esort. ap. Familiaris consortio, 19: AAS 74 (1982) 101. | CdA 729-738 CONFRONTAVAI CdA 729-738 CONFRONTAVAI Mt 19,6Gen 2,24 |
1645 « L’unità del Matrimonio confermata dal Signore appare in maniera lampante anche dalla uguale dignità personale sia dell’uomo che della donna, che deve essere riconosciuta nel mutuo e pieno amore ».
![]() (306) Concilio Vaticano II, Cost. past. Gaudium et spes, 49: AAS 58 (1966) 1070. ![]() (307) Cf Giovanni Paolo II, Esort. ap. Familiaris consortio, 19: AAS 74 (1982) 102. | CdA 729-738 CONFRONTAVAI |
La fedeltà dell’amore coniugale
1646 L’amore coniugale esige dagli sposi, per sua stessa natura, una fedeltà inviolabile. È questa la conseguenza del dono di se stessi che gli sposi si fanno l’uno all’altro. L’amore vuole essere definitivo. Non può essere « fino a nuovo ordine ». « Questa intima unione, in quanto mutua donazione di due persone, come pure il bene dei figli, esigono la piena fedeltà dei coniugi e ne reclamano l’indissolubile unità ».
![]() (308) Concilio Vaticano II, Cost. past. Gaudium et spes, 48: AAS 58 (1966) 1068.
1647 La motivazione più profonda si trova nella fedeltà di Dio alla sua Alleanza, di Cristo alla sua Chiesa. Dal sacramento del Matrimonio gli sposi sono abilitati a rappresentare tale fedeltà e a darne testimonianza. Dal sacramento, l’indissolubilità del Matrimonio riceve un senso nuovo e più profondo.
1648 Può sembrare difficile, persino impossibile, legarsi per tutta la vita a un essere umano. È perciò quanto mai necessario annunciare la Buona Novella che Dio ci ama di un amore definitivo e irrevocabile, che gli sposi sono partecipi di questo amore, che egli li conduce e li sostiene, e che attraverso la loro fedeltà possono essere testimoni dell’amore fedele di Dio. I coniugi che, con la grazia di Dio, danno questa testimonianza, spesso in condizioni molto difficili, meritano la gratitudine e il sostegno della comunità ecclesiale.
![]() (309) Cf Giovanni Paolo II, Esort. ap. Familiaris consortio, 20: AAS 74 (1982) 104. | CdA 729-738 CONFRONTAVAI CdA 729-738 CONFRONTAVAI CdA 729-738 CONFRONTAVAI |
1649
Esistono tuttavia situazioni in cui la coabitazione matrimoniale diventa praticamente impossibile per le più varie ragioni. In tali casi la Chiesa ammette la separazione fisica degli sposi e la fine della coabitazione. I coniugi non cessano di essere marito e moglie davanti a Dio; non sono liberi di contrarre una nuova unione. In questa difficile situazione, la soluzione migliore sarebbe, se possibile, la riconciliazione. La comunità cristiana è chiamata ad aiutare queste persone a vivere cristianamente la loro situazione, nella fedeltà al vincolo del loro matrimonio che resta indissolubile.
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(310) Cf
Giovanni Paolo II,
Esort. ap.
Familiaris consortio
, 83: AAS 74 (1982) 184; CIC canoni 1151-1155.
| CdA 729-738 CONFRONTAVAI |
1650
Oggi, in molti paesi, sono numerosi i cattolici che ricorrono al divorzio secondo le leggi civili e che contraggono civilmente una nuova unione. La Chiesa sostiene, per fedeltà alla parola di Gesù Cristo (« Chi ripudia la propria moglie e ne sposa un’altra, commette adulterio contro di lei; se la donna ripudia il marito e ne sposa un altro, commette adulterio »:
), che non può riconoscere come valida una nuova unione, se era valido il primo matrimonio. Se i divorziati si sono risposati civilmente, essi si trovano in una situazione che oggettivamente contrasta con la Legge di Dio. Perciò essi non possono accedere alla Comunione eucaristica, per tutto il tempo che perdura tale situazione. Per lo stesso motivo non possono esercitare certe responsabilità ecclesiali. La riconciliazione mediante il sacramento della Penitenza non può essere accordata se non a coloro che si sono pentiti di aver violato il segno dell’Alleanza e della fedeltà a Cristo, e si sono impegnati a vivere in una completa continenza.
1651
Nei confronti dei cristiani che vivono in questa situazione e che spesso conservano la fede e desiderano educare cristianamente i loro figli, i sacerdoti e tutta la comunità devono dare prova di una attenta sollecitudine affinché essi non si considerino come separati dalla Chiesa, alla vita della quale possono e devono partecipare in quanto battezzati:
« Siano esortati ad ascoltare la Parola di Dio, a frequentare il Sacrificio della Messa, a perseverare nella preghiera, a dare incremento alle opere di carità e alle iniziative della comunità in favore della giustizia, a educare i figli nella fede cristiana, a coltivare lo spirito e le opere di penitenza, per implorare così, di giorno in giorno, la grazia di Dio ».
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(311)
Giovanni Paolo II,
Esort. ap.
Familiaris consortio
, 84: AAS 74 (1982) 185.
| CdA 729-738 CONFRONTAVAI Mc 10,11-12CdA 729-738 CONFRONTAVAI |
L’apertura alla fecondità
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1652 « Per sua indole naturale, l’istituto stesso del matrimonio e l’amore coniugale sono ordinati alla procreazione e all’educazione della prole e in queste trovano il loro coronamento »:
![]() (312) Concilio Vaticano II, Cost. past. Gaudium et spes, 48: AAS 58 (1966) 1068.
« I figli sono il preziosissimo dono del matrimonio e contribuiscono moltissimo al bene degli stessi genitori. Lo stesso Dio che disse: "Non è bene che l’uomo sia solo" (
) e che "creò all’inizio l’uomo maschio e femmina" (
), volendo comunicare all’uomo una certa speciale partecipazione nella sua opera creatrice, benedisse l’uomo e la donna, dicendo loro: "Crescete e moltiplicatevi" (
). Di conseguenza la vera pratica dell’amore coniugale e tutta la struttura della vita familiare che ne nasce, senza posporre gli altri fini del matrimonio, a questo tendono che i coniugi, con fortezza d’animo, siano disposti a cooperare con l’amore del Creatore e del Salvatore, che attraverso di loro continuamente dilata e arricchisce la sua famiglia ».
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(313)
Concilio Vaticano II,
Cost. past.
Gaudium et spes
, 50: AAS 58 (1966) 1070-1071.
| CdA 729-738 CONFRONTAVAI CdA 1059-1065 CONFRONTAVAI Gen 2,18Mt 19,4Gen 1,28 |
1653 La fecondità dell’amore coniugale si estende ai frutti della vita morale, spirituale e soprannaturale che i genitori trasmettono ai loro figli attraverso l’educazione. I genitori sono i primi e principali educatori dei loro figli.
![]() (314) Cf Concilio Vaticano II, Dich. Gravissimum educationis, 3: AAS 58 (1966) 731. ![]() (315) Giovanni Paolo II, Esort. ap. Familiaris consortio, 28: AAS 74 (1982) 114. | CdA 729-738 CONFRONTAVAI CdA 1059-1065 CONFRONTAVAI CdA 729-738 CONFRONTAVAI |