Educat
CATECHISMO CHIESA CATTOLICA
LEV Libreria Editrice Vaticana

Catechismo Chiesa Cattolica

LEV Libreria Editrice Vaticana
III. I tre gradi del sacramento dell'Ordine


III. I tre gradi del sacramento dell’Ordine
  1554 « Il ministero ecclesiastico di istituzione divina viene esercitato in diversi ordini da quelli che già anticamente sono chiamati Vescovi, presbiteri, diaconi ».
nota
(169) Concilio Vaticano II, Cost. dogm. Lumen gentium, 28: AAS 57 (1965) 33-34.
La dottrina cattolica, espressa nella liturgia, nel Magistero e nella pratica costante della Chiesa, riconosce che esistono due gradi di partecipazione ministeriale al sacerdozio di Cristo: l’Episcopato e il presbiterato. Il diaconato è finalizzato al loro aiuto e al loro servizio. Per questo il termine « sacerdos » – sacerdote – designa, nell’uso attuale, i Vescovi e i presbiteri, ma non i diaconi. Tuttavia, la dottrina cattolica insegna che i gradi di partecipazione sacerdotale (Episcopato e presbiterato) e il grado di servizio (diaconato) sono tutti e tre conferiti da un atto sacramentale chiamato « ordinazione », cioè dal sacramento dell’Ordine:
« Tutti rispettino i diaconi come lo stesso Gesù Cristo, e il Vescovo come l’immagine del Padre, e i presbiteri come senato di Dio e come collegio apostolico: senza di loro non c’è Chiesa ».
nota
(170) Sant’Ignazio di Antiochia, Epistula ad Trallianos , 3, 1: SC 10bis, 96 (Funk 1, 244).
L’ordinazione episcopale – pienezza del sacramento dell’Ordine
CdA 719-728
CONFRONTAVAI
  1555 « Fra i vari ministeri che fin dai primi tempi si esercitano nella Chiesa, secondo la testimonianza della tradizione, tiene il primo posto l’ufficio di quelli che, costituiti nell’Episcopato, per successione che risale all’origine, possiedono i tralci del seme apostolico ».
nota
(171) Concilio Vaticano II, Cost. dogm. Lumen gentium, 20: AAS 57 (1965) 23.
CdA 719-728
CONFRONTAVAI
  1556 Per adempiere alla loro alta missione, « gli Apostoli sono stati arricchiti da Cristo con una speciale effusione dello Spirito Santo discendente su loro, ed essi stessi, con l’imposizione delle mani, hanno trasmesso questo dono dello Spirito ai loro collaboratori, dono che è stato trasmesso fino a noi nella consacrazione episcopale ».
nota
(172) Concilio Vaticano II, Cost. dogm. Lumen gentium, 21: AAS 57 (1965) 24.
  1557 Il Concilio Vaticano II insegna che « con la consacrazione episcopale viene conferita la pienezza del sacramento dell’Ordine, quella cioè che dalla consuetudine liturgica della Chiesa e dalla voce dei santi Padri viene chiamata sommo sacerdozio, vertice ["summa"] del sacro ministero ».
nota
(173) Concilio Vaticano II, Cost. dogm. Lumen gentium, 21: AAS 57 (1965) 25.
CdA 719-728
CONFRONTAVAI
CdA 719-728
CONFRONTAVAI
  1558 « La consacrazione episcopale conferisce pure, con l’ufficio di santificare, gli uffici di insegnare e di governare [...]. Infatti [...] con l’imposizione delle mani e con le parole della consacrazione la grazia dello Spirito Santo viene conferita e viene impresso un sacro carattere, in maniera che i Vescovi, in modo eminente e visibile, sostengano le parti dello stesso Cristo Maestro, Pastore e Pontefice, e agiscano in sua persona ["in Eius persona agant"] ».
nota
(174) Concilio Vaticano II, Cost. dogm. Lumen gentium, 21: AAS 57 (1965) 25.
« Perciò i Vescovi, per virtù dello Spirito Santo, che loro è stato dato, sono divenuti veri e autentici Maestri della fede, Pontefici e Pastori ».
nota
(175) Concilio Vaticano II, Decr. Christus Dominus, 2: AAS 58 (1966) 674.
CdA 719-728
CONFRONTAVAI
  1559 « Uno viene costituito membro del Corpo episcopale in virtù della consacrazione episcopale e mediante la comunione gerarchica col capo del Collegio e con i membri ».
nota
(176) Concilio Vaticano II, Cost. dogm. Lumen gentium, 22: AAS 57 (1965) 26.
Il carattere e la natura collegiale dell’ordine episcopale si manifestano, tra l’altro, nell’antica prassi della Chiesa che per la consacrazione di un nuovo Vescovo vuole la partecipazione di più Vescovi.
nota
(177) Cf Concilio Vaticano II, Cost. dogm. Lumen gentium, 22: AAS 57 (1965) 26.
Per l’ordinazione legittima di un Vescovo, oggi è richiesto un intervento speciale del Vescovo di Roma, per il fatto che egli è il supremo vincolo visibile della comunione delle Chiese particolari nell’unica Chiesa e il garante della loro libertà.
CdA 719-728
CONFRONTAVAI
  1560 Ogni Vescovo ha, quale vicario di Cristo, l’ufficio pastorale della Chiesa particolare che gli è stata affidata, ma nello stesso tempo porta collegialmente con tutti i fratelli nell’Episcopato la sollecitudine per tutte le Chiese: « Se ogni Vescovo è propriamente Pastore soltanto della porzione del gregge affidata alle sue cure, la sua qualità di legittimo successore degli Apostoli, per istituzione divina, lo rende solidalmente responsabile della missione apostolica della Chiesa ».
nota
(178) Pio XII, Lett. enc. Fidei donum: AAS 49 (1957) 237; cf Concilio Vaticano II, Cost. dogm. Lumen gentium, 23: AAS 57 (1965) 27-28; Id., Decr. Christus Dominus, 4: AAS 58 (1966) 674-675; Ibid., 36: AAS 58 (1966) 692; Ibid., 37: AAS 58 (1966) 693; Id., Decr. Ad gentes, 5: AAS 58 (1966) 951-952; Ibid., 6: AAS 58 (1966) 952-953; Ibid., 38: AAS 58 (1966) 984-986.
CdA 529
CONFRONTAVAI
CdA 719-728
CONFRONTAVAI
  1561 Quanto è stato detto spiega perché l’Eucaristia celebrata dal Vescovo ha un significato tutto speciale come espressione della Chiesa riunita attorno all’altare sotto la presidenza di colui che rappresenta visibilmente Cristo, Buon Pastore e Capo della sua Chiesa.
nota
(179) Cf Concilio Vaticano II, Cost. Sacrosanctum Concilium, 41: AAS 56 (1964) 111; Id., Cost. dogm. Lumen gentium, 26: AAS 57 (1965) 31-32.
L’ordinazione dei presbiteri – cooperatori dei Vescovi
  1562 « Cristo, consacrato e mandato nel mondo dal Padre, per mezzo dei suoi Apostoli ha reso partecipi della sua consacrazione e della sua missione i loro successori, cioè i Vescovi, i quali hanno legittimamente affidato, secondo diversi gradi, l’ufficio del loro ministero a vari soggetti nella Chiesa ».
nota
(180) Concilio Vaticano II, Cost. dogm. Lumen gentium, 28: AAS 57 (1965) 33.
« La [loro] funzione ministeriale fu trasmessa in grado subordinato ai presbiteri, affinché questi, costituiti nell’ordine del presbiterato, fossero cooperatori dell’ordine episcopale, per il retto assolvimento della missione apostolica affidata da Cristo ».
nota
(181) Concilio Vaticano II, Decr. Presbyterorum ordinis, 2: AAS 58 (1966) 992.
CdA 719-728
CONFRONTAVAI
CdA 719-728
CONFRONTAVAI
  1563 « La funzione dei presbiteri, in quanto strettamente unita all’ordine episcopale, partecipa dell’autorità con la quale Cristo stesso fa crescere, santifica e governa il proprio corpo. Per questo motivo, il sacerdozio dei presbiteri, pur presupponendo i sacramenti dell’iniziazione cristiana, viene conferito da quel particolare sacramento per il quale i presbiteri, in virtù dell’unzione dello Spirito Santo, sono segnati da uno speciale carattere che li configura a Cristo Sacerdote, in modo da poter agire in nome e nella persona di Cristo Capo ».
nota
(182) Concilio Vaticano II, Decr. Presbyterorum ordinis, 2: AAS 58 (1966) 992.
CdA 719-728
CONFRONTAVAI
  1564 « I presbiteri, pur non possedendo il vertice del sacerdozio e dipendendo dai Vescovi nell’esercizio della loro potestà, sono tuttavia a loro uniti nell’onore sacerdotale e in virtù del sacramento dell’Ordine, a immagine di Cristo, Sommo ed eterno Sacerdote,
nota
(183) Cf .
sono consacrati per predicare il Vangelo, pascere i fedeli e celebrare il culto divino, quali veri sacerdoti del Nuovo Testamento ».
nota
(184) Concilio Vaticano II, Cost. dogm. Lumen gentium, 28: AAS 57 (1965) 34.
CdA 719-728
CONFRONTAVAI
Eb 5,1-107,249,11-28
  1565 In virtù del sacramento dell’Ordine i sacerdoti partecipano alla dimensione universale della missione affidata da Cristo agli Apostoli. Il dono spirituale che hanno ricevuto nell’ordinazione non li prepara ad una missione limitata e ristretta, bensì a una vastissima e universale missione di salvezza, « fino agli ultimi confini della terra » (),
nota
(185) Cf Concilio Vaticano II, Decr. Presbyterorum ordinis, 10: AAS 558 (1966) 1007.
« pronti nel loro animo a predicare dovunque il Vangelo ».
nota
(186) Concilio Vaticano II, Decr. Optatam totius, 20: AAS 58 (1966) 726.
CdA 719-728
CONFRONTAVAI
At 1,8
  1566 Essi « soprattutto esercitano la loro funzione sacra nel culto o assemblea eucaristica, dove, agendo in persona di Cristo, e proclamando il suo mistero, uniscono i voti dei fedeli al sacrificio del loro Capo e nel sacrificio della Messa rendono presente e applicano, fino alla venuta del Signore, l’unico sacrificio del Nuovo Testamento, il sacrificio cioè di Cristo, che una volta per tutte si offre al Padre quale vittima immacolata ».
nota
(187) Concilio Vaticano II, Cost. dogm. Lumen gentium, 28: AAS 57 (1965) 34.
Da questo unico sacrificio tutto il loro ministero sacerdotale trae la sua forza.
nota
(188) Cf Concilio Vaticano II, Decr. Presbyterorum ordinis, 2: AAS 58 (1966) 993.
CdA 719-728
CONFRONTAVAI
  1567 « I presbiteri, saggi collaboratori dell’ordine episcopale e suo aiuto e strumento, chiamati al servizio del popolo di Dio, costituiscono col loro Vescovo un unico presbiterio, sebbene destinato a uffici diversi. Nelle singole comunità locali di fedeli rendono, per così dire, presente il Vescovo, cui sono uniti con animo fiducioso e grande, condividono in parte le sue funzioni e la sua sollecitudine e le esercitano con dedizione quotidiana ».
nota
(189) Concilio Vaticano II, Cost. dogm. Lumen gentium, 28: AAS 57 (1965) 35.
I sacerdoti non possono esercitare il loro ministero se non in dipendenza dal Vescovo e in comunione con lui. La promessa di obbedienza che fanno al Vescovo al momento dell’ordinazione e il bacio di pace del Vescovo al termine della liturgia dell’ordinazione significano che il Vescovo li considera come suoi collaboratori, suoi figli, suoi fratelli e suoi amici, e che, in cambio, essi gli devono amore e obbedienza.
CdA 719-728
CONFRONTAVAI
  1568 « I presbiteri, costituiti nell’ordine del presbiterato mediante l’ordinazione, sono tutti tra loro uniti da intima fraternità sacramentale; ma in modo speciale essi formano un unico presbiterio nella diocesi al cui servizio sono assegnati sotto il proprio Vescovo ».
nota
(190) Concilio Vaticano II. Decr. Presbyterorum ordinis, 8: AAS 58 (1966) 1003.
L’unità del presbiterio trova un’espressione liturgica nella consuetudine secondo la quale, durante il rito dell’ordinazione, i presbiteri, dopo il Vescovo, impongono anch’essi le mani.
L’ordinazione dei diaconi – « per il servizio »
  1569 « In un grado inferiore della gerarchia stanno i diaconi, ai quali sono imposte le mani "non per il sacerdozio, ma per il servizio" ».
nota
(191) Concilio Vaticano II, Cost. dogm. Lumen gentium, 29: AAS 57 (1965) 36; cf Id., Decr. Christus Dominus, 15: AAS 58 (1966) 679.
Per l’ordinazione al diaconato soltanto il Vescovo impone le mani, significando così che il diacono è legato in modo speciale al Vescovo nei compiti della sua « diaconia ».
nota
(192) Cf Sant’Ippolito di Roma, Traditio apostolica, 8: ed. B. Botte (Münster i.W. 1989) p. 22-24.
CdA 719-728
CONFRONTAVAI
CdA 719-728
CONFRONTAVAI
  1570 I diaconi partecipano in una maniera particolare alla missione e alla grazia di Cristo.
nota
(193) Cf Concilio Vaticano II, Cost. dogm. Lumen gentium, 41: AAS 57 (1965) 46; Id., Decr. Ad gentes, 16: AAS 58 (1966) 967.
Il sacramento dell’Ordine imprime in loro un sigillo (« carattere ») che nulla può cancellare e che li configura a Cristo, il quale si è fatto « diacono », cioè servo di tutti.
nota
(194) Cf ; San Policarpo di Smirne, Epistula ad Philippenses, 5, 2: SC 10bis 182 (Funk 1, 300).
Compete ai diaconi, tra l’altro, assistere il Vescovo e i presbiteri nella celebrazione dei divini misteri, soprattutto dell’Eucaristia, distribuirla, assistere e benedire il Matrimonio, proclamare il Vangelo e predicare, presiedere ai funerali e dedicarsi ai vari servizi della carità.
nota
(195) Cf Concilio Vaticano II, Cost. dogm. Lumen gentium, 29: AAS 57 (1965) 36; Id., Cost. Sacrosanctum Concilium, 35, 4: AAS 56 (1964) 109; Id., Decr. Ad gentes, 16: AAS 58 (1966) 967.
CdA 719-728
CONFRONTAVAI
Mc 10,45Lc 22,27
  1571 Dopo il Concilio Vaticano II la Chiesa latina ha ripristinato il diaconato « come un grado proprio e permanente della gerarchia »,
nota
(196) Concilio Vaticano II, Cost. dogm. Lumen gentium , 29: AAS 57 (1965) 36.
mentre le Chiese d’Oriente lo avevano sempre conservato. Il diaconato permanente, che può essere conferito a uomini sposati, costituisce un importante arricchimento per la missione della Chiesa. In realtà, è conveniente e utile che gli uomini che nella Chiesa adempiono un ministero veramente diaconale, sia nella vita liturgica e pastorale, sia nelle opere sociali e caritative « siano fortificati per mezzo dell’imposizione delle mani, trasmessa dal tempo degli Apostoli, e siano più strettamente uniti all’altare, per poter esplicare più fruttuosamente il loro ministero con l’aiuto della grazia sacramentale del diaconato ».
nota
(197) Concilio Vaticano II, Decr. Ad gentes , 16: AAS 58 (1966) 967.
CdA 719-728
CONFRONTAVAI

Catechismo Chiesa Cattolica
indice dei contenuti