Catechismo Chiesa Cattolica
LEV Libreria Editrice Vaticana
I. La costituzione gerarchica della Chiesa
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I. La costituzione gerarchica della Chiesa
Perché il ministero ecclesiale?
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874 È Cristo stesso l’origine del ministero nella Chiesa. Egli l’ha istituita, le ha dato autorità e missione, orientamento e fine:
« Cristo Signore, per pascere e sempre più accrescere il popolo di Dio, ha istituito nella sua Chiesa vari ministeri, che tendono al bene di tutto il corpo. I ministri infatti, che sono dotati di sacra potestà, sono a servizio dei loro fratelli, perché tutti coloro che appartengono al popolo di Dio [...] arrivino alla salvezza ».
(30)
Concilio Vaticano II,
Cost. dogm.
Lumen gentium
, 18: AAS 57 (1965) 21-22.
| CdA 505-506 CONFRONTAVAI CdA 511-525 CONFRONTAVAI |
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875 « E come potranno credere, senza averne sentito parlare? E come potranno sentirne parlare senza uno che lo annunzi? E come lo annunzieranno, senza essere prima inviati? » (). Nessuno, né individuo né comunità, può annunziare a se stesso il Vangelo. « La fede dipende [...] dalla predicazione » (). Nessuno può darsi da sé il mandato e la missione di annunziare il Vangelo. L’inviato del Signore parla e agisce non per autorità propria, ma in forza dell’autorità di Cristo; non come membro della comunità, ma parlando ad essa in nome di Cristo. Nessuno può conferire a se stesso la grazia, essa deve essere data e offerta. Ciò suppone che vi siano ministri della grazia, autorizzati e abilitati da Cristo. Da lui i Vescovi e i presbiteri ricevono la missione e la facoltà (la « sacra potestà ») di agire in persona di Cristo Capo, i diaconi la forza di servire il popolo di Dio nella « diaconia » della liturgia, della parola e della carità, in comunione con il Vescovo e il suo presbiterio. La tradizione della Chiesa chiama « sacramento » questo ministero, attraverso il quale gli inviati di Cristo compiono e danno per dono di Dio quello che da se stessi non possono né compiere né dare. Il ministero della Chiesa viene conferito mediante uno specifico sacramento.
| CdA 505-506 CONFRONTAVAI CdA 511-525 CONFRONTAVAI Rm 10,14-15Rm 10,17 |
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876 Alla natura sacramentale del ministero ecclesiale è intrinsecamente legato il carattere di servizio. I ministri, infatti, in quanto dipendono interamente da Cristo, il quale conferisce missione e autorità, sono veramente « servi di Cristo » (), ad immagine di lui che ha assunto liberamente per noi « la condizione di servo » (). Poiché la parola e la grazia di cui sono i ministri non sono loro, ma di Cristo che le ha loro affidate per gli altri, essi si faranno liberamente servi di tutti.
(31) Cf . | CdA 505-506 CONFRONTAVAI CdA 511-525 CONFRONTAVAI Rm 1,1Fil 2,71Cor 9,19 |
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877 Allo stesso modo, è proprio della natura sacramentale del ministero ecclesiale avere un carattere collegiale. Infatti il Signore Gesù, fin dall’inizio del suo ministero, istituì i Dodici, che « furono ad un tempo il seme del nuovo Israele e l’origine della sacra gerarchia ».
(32) Concilio Vaticano II, Decr. Ad gentes, 5: AAS 58 (1966) 951. (33) Cf . | CdA 505-506 CONFRONTAVAI CdA 511-525 CONFRONTAVAI Gv 17,21-23 |
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878 Infine è proprio della natura sacramentale del ministero ecclesiale avere un carattere personale. Se i ministri di Cristo agiscono in comunione, agiscono però sempre anche in maniera personale. Ognuno è chiamato personalmente: « Tu seguimi » (),
(34) Cf .
879 Pertanto il ministero sacramentale nella Chiesa è un servizio esercitato in nome di Cristo. Esso ha un carattere personale e una forma collegiale. Ciò si verifica sia nei legami tra il Collegio episcopale e il suo capo, il Successore di san Pietro, sia nel rapporto tra la responsabilità pastorale del Vescovo per la sua Chiesa particolare e la sollecitudine di tutto il Collegio episcopale per la Chiesa universale.
Il Collegio episcopale e il suo capo, il Papa
| CdA 505-506 CONFRONTAVAI CdA 511-525 CONFRONTAVAI Gv 21,22Mt 4,1921Gv 1,43CdA 505-506 CONFRONTAVAI CdA 511-525 CONFRONTAVAI |
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880 Cristo istituì i Dodici « sotto la forma di un collegio o di un gruppo stabile, del quale mise a capo Pietro, scelto di mezzo a loro ».
(35) Concilio Vaticano II, Cost. dogm. Lumen gentium, 19: AAS 57 (1965) 22. (36) Concilio Vaticano II, Cost. dogm. Lumen gentium, 22: AAS 57 (1965) 25; cf CIC canone 330. | CdA 526-534 CONFRONTAVAI |
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881 Del solo Simone, al quale diede il nome di Pietro, il Signore ha fatto la pietra della sua Chiesa. A lui ne ha affidato le chiavi;
(37) Cf . (38) Cf . (39) Concilio Vaticano II, Cost. dogm. Lumen gentium, 22: AAS 57 (1965) 26. | CdA 526-534 CONFRONTAVAI Mt 16,18-19Gv 21,15-17 |
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882 Il Papa, Vescovo di Roma e Successore di san Pietro, « è il perpetuo e visibile principio e fondamento dell’unità sia dei Vescovi sia della molti tudine dei fedeli ».
(40) Concilio Vaticano II, Cost. dogm. Lumen gentium, 23: AAS 57 (1965) 27. (41) Concilio Vaticano II, Cost. dogm. Lumen gentium, 22: AAS 57 (1965) 26; cf Id, Decr. Christus Dominus, 2: AAS 58 (1966) 673; Ibid., 9: AAS 58 (1966) 676.
883 « Il Collegio o Corpo dei Vescovi non ha autorità, se non lo si concepisce insieme con il Romano Pontefice, [...] quale suo capo ». Come tale, questo Collegio « è pure soggetto di suprema e piena potestà su tutta la Chiesa: potestà che non può essere esercitata se non con il consenso del Romano Pontefice ».
(42) Concilio Vaticano II, Cost. dogm. Lumen gentium, 22: AAS 57 (1965) 26; cf CIC canone 336.
884 « Il Collegio dei Vescovi esercita in modo solenne la potestà sulla Chiesa universale nel Concilio Ecumenico ».
(43) CIC canone 337, § 1. (44) Concilio Vaticano II, Cost. dogm. Lumen gentium, 22: AAS 57 (1965) 27. | CdA 526-534 CONFRONTAVAI CdA 526-530 CONFRONTAVAI CdA 526-530 CONFRONTAVAI CdA 526-530 CONFRONTAVAI |
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886 « I Vescovi, singolarmente presi, sono il principio visibile e il fondamento dell’unità nelle loro Chiese particolari ».
(46) Concilio Vaticano II, Cost. dogm Lumen gentium, 23: AAS 57 (1965) 27. (47) Concilio Vaticano II, Cost. dogm Lumen gentium, 23: AAS 57 (1965) 27. (48) Cf Concilio Vaticano II, Decr. Christus Dominus, 3: AAS 58 (1966) 674. (49) Concilio Vaticano II, Cost. dogm. Lumen gentium, 23: AAS 57 (1965) 28. (50) Cf .
887 Le Chiese particolari vicine e di cultura omogenea formano province ecclesiastiche o realtà più vaste chiamate patriarcati o regioni.
(51) Cf Canoni degli Apostoli, 34 [Constitutiones apostolicae, 8, 47, 34]: SC 336, 284 (Funk, Didascalia et constitutiones Apostolorum, 1, 572-574). (52) Concilio Vaticano II, Cost. dogm. Lumen gentium, 23: AAS 57 (1965) 29. | CdA 518 CONFRONTAVAI CdA 526-530 CONFRONTAVAI Gal 2,10CdA 526-530 CONFRONTAVAI |
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L’ufficio di insegnare
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888 I Vescovi, con i presbiteri, loro cooperatori, « hanno anzitutto il dovere di annunziare a tutti il Vangelo di Dio »,
(53) Concilio Vaticano II, Decr. Presbyterorum ordinis, 4: AAS 58 (1966) 995. (54) Cf . (55) Concilio Vaticano II, Cost. dogm. Lumen gentium, 25: AAS 57 (1965) 29. | CdA 518 CONFRONTAVAI CdA 615-624 CONFRONTAVAI Mc 16,15 |
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889 Per mantenere la Chiesa nella purezza della fede trasmessa dagli Apostoli, Cristo, che è la verità, ha voluto rendere la sua Chiesa partecipe della propria infallibilità. Mediante il « senso soprannaturale della fede », il popolo di Dio « aderisce indefettibilmente alla fede », sotto la guida del Magistero vivente della Chiesa.
(56) Cf Concilio Vaticano II, Cost. dogm. Lumen gentium, 12: AAS 57 (1965) 16; cf Id., Cost. dogm. Dei Verbum, 10: AAS 58 (1966) 822. | CdA 518 CONFRONTAVAI CdA 615-624 CONFRONTAVAI |
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890 La missione del Magistero è legata al carattere definitivo dell’Alleanza che Dio in Cristo ha stretto con il suo popolo; deve salvaguardarlo dalle deviazioni e dai cedimenti, e garantirgli la possibilità oggettiva di professare senza errore l’autentica fede. Il compito pastorale del Magistero è quindi ordinato a vigilare affinché il popolo di Dio rimanga nella verità che libera. Per compiere questo servizio, Cristo ha dotato i Pastori del carisma dell’infallibilità in materia di fede e di costumi. L’esercizio di questo carisma può avere parecchie modalità.
891 « Di questa infallibilità il Romano Pontefice, capo del Collegio dei Vescovi, fruisce in virtù del suo ufficio, quando, quale supremo Pastore e Dottore di tutti i fedeli, che conferma nella fede i suoi fratelli, proclama con un atto definitivo una dottrina riguardante la fede o la morale. [...] L’infallibilità promessa alla Chiesa risiede pure nel Corpo episcopale, quando questi esercita il supremo Magistero col Successore di Pietro » soprattutto in un Concilio Ecumenico.
(57) Concilio Vaticano II, Cost. dogm. Lumen gentium, 25: AAS 57 (1965) 30; cf Concilio Vaticano I, Cost. dogm. Pastor aeternus, c. 4: DS 3074. (58) Concilio Vaticano II, Cost. dogm. Dei Verbum, 10: AAS 58 (1966) 822. (59) Concilio Vaticano II, Cost. dogm. Lumen gentium, 25: AAS 57 (1965) 30. (60) Cf Concilio Vaticano II, Cost. dogm. Lumen gentium, 25: AAS 57 (1965) 30.
892 L’assistenza divina è inoltre data ai successori degli Apostoli, che insegnano in comunione con il Successore di Pietro, e, in modo speciale, al Vescovo di Roma, Pastore di tutta la Chiesa, quando, pur senza arrivare ad una definizione infallibile e senza pronunciarsi in « maniera definitiva », propongono, nell’esercizio del Magistero ordinario, un insegnamento che porta ad una migliore intelligenza della Rivelazione in materia di fede e di costumi. A questo insegnamento ordinario i fedeli devono « aderire col religioso ossequio dello spirito »
(61) Concilio Vaticano II, Cost. dogm. Lumen gentium, 25: AAS 57 (1965) 29-30.
L’ufficio di santificare
| CdA 518 CONFRONTAVAI CdA 615-624 CONFRONTAVAI CdA 518 CONFRONTAVAI CdA 615-624 CONFRONTAVAI CdA 518 CONFRONTAVAI CdA 615-624 CONFRONTAVAI |
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893 Il Vescovo « è il dispensatore della grazia del supremo sacerdozio »,
(62) Concilio Vaticano II, Cost. dogm. Lumen gentium, 26: AAS 57 (1965) 31. (63) Concilio Vaticano II, Cost. dogm. Lumen gentium, 26: AAS 57 (1965) 32.
L’ufficio di governare
| CdA 518 CONFRONTAVAI 1Pt 5,3 |
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894 « I Vescovi reggono le Chiese particolari, come vicari e delegati di Cristo, col consiglio, la persuasione, l’esempio, ma anche con l’autorità e la sacra potestà »,
(64) Concilio Vaticano II, Cost. dogm. Lumen gentium, 27: AAS 57 (1965) 32. (65) Cf . | CdA 517 CONFRONTAVAI CdA 518 CONFRONTAVAI Lc 22,26-27 |
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895 « Questa potestà, che personalmente esercitano in nome di Cristo, è propria, ordinaria e immediata, quantunque il suo esercizio sia in definitiva regolato dalla suprema autorità della Chiesa ».
(66) Concilio Vaticano II, Cost. dogm. Lumen gentium, 27: AAS 57 (1965) 32. | CdA 517 CONFRONTAVAI CdA 518 CONFRONTAVAI |
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896 Il Buon Pastore sarà il modello e la « forma » dell’ufficio pastorale del Vescovo. Cosciente delle proprie debolezze, « il Vescovo può compatire quelli che sono nell’ignoranza o nell’errore. Non rifugga dall’ascoltare i sudditi che cura come veri figli suoi. [...] I fedeli poi devono aderire al Vescovo come la Chiesa a Gesù Cristo e come Gesù Cristo al Padre »:
(67) Concilio Vaticano II, Cost. dogm. Lumen gentium, 27: AAS 57 (1965) 33.
« Obbedite tutti al Vescovo, come Gesù Cristo al Padre, e al presbiterio come agli Apostoli; quanto ai diaconi, rispettateli come la Legge di Dio. Nessuno compia qualche azione riguardante la Chiesa, senza il Vescovo ».
(68)
Sant’Ignazio di Antiochia,
Epistula ad Smyrnaeos
, 8, 1: SC 10bis, 138 (Funk 1, 282).
| CdA 518 CONFRONTAVAI CdA 520 CONFRONTAVAI |


